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Articolo 17

CONTROLLI

1.    La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro dello sviluppo economico nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

2.    La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3.    L’Unioncamere comunica al Ministero dello Sviluppo Economico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l’istituzione di aziende speciali.

4.    Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello Sviluppo Economico non ne disponga con provvedimento motivato l’annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Data di pubblicazione: 28-12-2010