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Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI

1.    Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per esteso sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.    Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell’autorità competente, sono rappresentate nel consiglio generale dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell’elettorato attivo.

3.    La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro sessanta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo.

Data di pubblicazione: 28-12-2010