CARNET
ATA
Il Carnet ATA (acronimo
dell’espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission")
è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea
delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla
Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione
Internazionale di Ginevra) e di materiale professionale, senza dover prestare
alle dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci
medesime.
Ciò è reso possibile da
una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers
Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese,
svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione
doganale e sono tenuti ad anticipare alle Autorità doganali le somme che si
rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei
Carnet. In Italia ente garante ed emittente è l’Unione Italiana delle Camere di
Commercio, che distribuisce i documenti a livello provinciale, attraverso le
Camere di Commercio.
CONVENZIONE
INTERNAZIONALE CHE ISTITUISCE IL CARNET A.T.A.
La Convenzione doganale
sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione di merci fu adottata il 6
dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall'Italia
con D.P.R. 18.3.63 n. 2070.
Scopo della Convenzione
sul Carnet A.T.A. è di facilitare e favorire la circolazione internazionale
delle merci in temporanea importazione o esportazione. La Convenzione, infatti,
consente, a richiesta dell'interessato, la sostituzione dei documenti doganali
ordinari, in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea
di merci, con un documento doganale internazionale, che serve a garantire alle
Dogane del Paese di importazione temporanea i diritti doganali dovuti nel caso
di mancata riesportazione delle merci.
Il Carnet A.T.A., in
definitiva, risponde alle esigenze sia dei servizi doganali sia degli operatori,
poiché agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte
mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di
ciascun Paese. Infatti, il Carnet A.T.A. contiene, predisposte in forma
semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare alle dogane, tanto
all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati, ed esonera l'operatore
dall'obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti
doganali o di prestare una cauzione accettabile dalla dogana
medesima.
Ciò è reso possibile da
una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers
Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese,
svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione
doganale.
Per l'Italia l'Ente
corrispondente della rete di garanzia è l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la quale è, pertanto, garante nei
confronti dell'Amministrazione doganale italiana per i Carnets A.T.A. emessi dai
suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia, ed è l'ente abilitato a
rilasciare in Italia i Carnets A.T.A. validi negli altri Paesi aderenti alla
rete del WCF, nei quali la Convenzione ha applicazione.
La Convenzione ATA,
comunque, non interferisce con tutti gli altri aspetti della regolamentazione
applicabile in ciascun Paese per l'ammissione in temporanea importazione o
temporanea esportazione delle merci previste dalle Convenzioni di Bruxelles o
dalle legislazioni nazionali e comunitarie.
Analoga facilitazione è
prevista per l’importazione temporanea da e verso Taiwan, che si realizza
attraverso un Protocollo d’Intesa, analogo nei contenuti alla Convenzione ATA,
stipulato tra i Paesi dell’UE e Taiwan e che prevede l’utilizzo di un documento
doganale diverso nel layout, ma sostanzialmente uguale nella modalità di
utilizzo.
I PAESI CHE ACCETTANO
IL CARNET
I Paesi ad oggi aderenti
alla catena di garanzia: 25 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio e
Lussemburgo, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria), Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bulgaria,
Canada, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Federazione russa, Giappone,
Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano,
Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica
Popolare cinese, Romania, Senegal, Serbia (rimangono esclusi Montenegro, Kosovo
e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera/Liechtenstein,
Tailandia, Tunisia, Turchia, USA. (elenco
allegato).
La Convenzione di
Istanbul sull’ammissione temporanea di merci, fatta ad Istanbul il 26.6.1990, è
stata ratificata in Italia con legge n. 479 del
26.10.1995.
La suddetta Convenzione
internazionale ha lo scopo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in
materia di ammissione temporanea, al fine di armonizzare i contenuti e ricavarne
disposizioni comuni e uniformi per tutte le tipologie di importazione
temporanea.
Sostanzialmente la
Convenzione si compone di una parte di norme generali, mentre ha ripreso
nell’Allegato A la normativa del Carnet A.T.A. e del C.P.D. (Carnet de Passage
en Douane per gli automezzi) con i relativi modelli dei documenti in uso. Gli
allegati successivi da B.1 a B.9, C, D, e E si riferiscono nel dettaglio o a
diverse casistiche di importazioni temporanee (fiere, mostre, campioni
commerciali) o a diverse tipologie di merci (materiale professionale,
scientifico, educativo, articoli diversi per la pratica di sport, animali) o a
merci la cui sospensione del pagamento dei dazi e delle imposte può essere solo
parziale.
La Convenzione di
Istanbul non sostituirà le singole Convenzioni almeno sino a quando tutte le
parti contraenti delle diverse Convenzioni non convergeranno in
quest’ultima.
IL CARNET A.T.A. E IL
SUO FUNZIONAMENTO
Il Carnet A.T.A. è un
documento doganale internazionale sostitutivo dei documenti doganali nazionali
di esportazione e di importazione temporanea, di riesportazione e di
reimportazione.
Tuttavia, il Carnet
costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono
facoltativamente avvalersi, potendo in alternativa utilizzare le operazioni
doganali di esportazione, importazione temporanea e transito secondo le normali
procedure doganali previste per tali operazioni.
Il documento si compone
di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo
corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero
variabile di fogli costituiti di due parti. La copertina verde, contiene nella
prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista
descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nella terza pagina
le avvertenze per l'uso del documento.
I fogli interni, di vario
tipo e colore, secondo l’uso cui sono destinati, sono formati da una parte
staccabile ("volet") e una parte fissa alla copertina verde ("souche"). Il volet
è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la "dichiarazione doganale",
mentre la souche fissa costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso
le frontiere.
Il Carnet è stampato in
francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione.
In Italia è stampato in francese e in inglese.
Chi intende avvalersi del
Carnet deve rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio, ove
il rilascio è di solito demandato agli Uffici Estero.
MERCI PER LE QUALI
PUÒ ESSERE RILASCIATO IL CARNET ATA
In generale le merci che
possono essere scortate da Carnet ATA per l’importazione temporanea sono le
seguenti: materiale professionale, campioni commerciali, merci destinate ad
essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari, materiale
scientifico e pedagogico, attrezzature sportive per partecipare a gare,
materiale pubblicitario, materiale per foto e cineriproduzione. Con particolare
riferimento al materiale professionale sono, però esclusi i materiali aventi le
seguenti destinazioni d’uso: per il trasporto, per la fabbricazione industriale,
per il confezionamento di merci, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la
riparazione e manutenzione di immobili, per l’esecuzione di lavori di
terrazzamento o similari, a meno che non si tratti di utensili a
mano.
In alcuni Paesi possono,
però esistere specifiche limitazioni anche per le suddette categorie di
merci.
Secondo quanto previsto
dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei
Paesi dell’UE, solo per merci comunitarie (art.
797).
L’elenco dettagliato
delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell’UE è
riprodotto nel Reg. CEE 19 dicembre 1994, n. 3254, che ricomprende le seguenti
tipologie:
·
Materiali professionali.
In base all'articolo
3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet
A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o
riparazione.
Per quanto riguarda i
Carnets emessi in Italia, le Aziende, anche con l’ausilio delle Camere di
Commercio, avranno cura di accertare che nel Paese di destinazione siano
accettate le medesime tipologie di merci, al fine di prevenire eventuali
contestazioni al momento della presentazione delle merci alla Dogana
estera.
UTILIZZATORI DEL
DOCUMENTO, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E COSTI DEL CARNET
L’uso del Carnet è
ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il
cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde. Gli
spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi
dell’UE possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare
nell’apposito spazio di copertina.
Al fine di garantire alle
imprese la maggiore semplicità possibile, l’Unioncamere ha scelto di distribuire
i Carnets ATA tramite le Camere di Commercio, anziché operare solo in modo
centralizzato come avviene in altri Paesi.
Il Carnet deve essere
richiesto alla CCIAA presso la quale la Ditta ha la propria sede, mentre per le
persone fisiche si fa riferimento alla residenza. Il rilascio da parte di altre
Camere è ammesso soltanto in casi eccezionali e con l’assenso della CCIAA
competente per territorio.
Per ottenere il Carnet
occorre:
·
IL
MODULO DI DOMANDA DEL CARNET, da compilare e firmare in originale su tutte le
copie dal legale rappresentante della Ditta. Il modulo è disponibile presso gli
uffici estero delle CCIAA. Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la
lista dettagliata delle merci seguendo scrupolosamente la suddivisione riportata
nell’apposito schema. Qualora la lista non possa essere compresa nell’apposito
spazio, dovrà essere redatta su carta intestata della Ditta, seguendo il
medesimo schema riportato sul modulo.
In linea generale esistono due
titoli rappresentativi della garanzia:
·
ricevuta di versamento in c/c
postale alla Compagnia Assitalia, da effettuarsi sul bollettino reperibile
presso la Camera di Commercio o presso una qualsiasi Agenzia Assitalia.
Oppure
·
Polizza di cauzionamento per
Carnet ATA rilasciata da un’Agenzia Assitalia dietro presentazione della
seguente documentazione:
Il premio assicurativo da
corrispondere alla Compagnia di assicurazioni è il
seguente:
per merci orafe: pari allo 0,225% (incluse
imposte) sul 50% del valore delle merci esportate
per merci varie: pari allo 0,2812% (incluse
imposte) sul valore totale delle merci esportate.
Il costo del Carnet,
esclusi i costi assicurativi è di €50 più IVA (TOT €
60)
MODALITÀ PER IL
RILASCIO DELLA GARANZIA
A) Per i prodotti
orafi
Il Carnet sarà rilasciato
a condizione che venga presentata la polizza assicurativa, che dovrà essere
richiesta ad una Agenzia Assitalia.
La suddetta polizza sarà
emessa dall’Agenzia prescelta fino all’ammontare complessivo di € 103.291,38 di
valore assicurato (€ 206.582,76 valore merce) dietro semplice presentazione da
parte del titolare della richiesta, da compilarsi sul modulo disponibile presso
la Camera opportunamente vistato dal responsabile della Camera di
Commercio.
La polizza sarà
restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni, ai fini dello svincolo
e dell’interruzione del pagamento del premio, soltanto dopo che sia stato
verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare
dopo la sua restituzione alla CCIAA.
B) Per le altre
merci
Per le merci diverse dai
prodotti orafi sono previste una procedura di rilascio dei Carnets con sistema
assicurativo in automatico (vedi successivo punto 1) ed una procedura di
rilascio subordinata alla presentazione di una polizza cauzionale (vedi
successivo punto 2).
1.
Il
rilascio con il sistema assicurativo in automatico dietro presentazione della
ricevuta del bollettino di c/c postale intestato all'Agenzia Generale Assitalia
attestante il pagamento del premio assicurativo può avvenire solo per Aziende
iscritte al Registro delle Imprese camerale che non risultino assoggettate a
procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione
straordinaria.
Tale modalità è consentita per un
valore complessivo di € 51.645,69 relativo al valore delle merci di uno o più
Carnets rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare.
Per richiedere tale polizza, la
Ditta dovrà presentare all'Agenzia Generale Assitalia apposito modulo vistato dalla Camera di
Commercio.
Le polizze per merci
varie non sono soggette a svincolo, in quanto il premio versato al momento del
rilascio è forfetario e copre un periodo di tre anni.
La dotazione base del
Carnet consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei seguenti
fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse
operazioni:
a.
copertina
verde
b.
tre
fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souches, rispettivamente di colore
giallo, bianco e azzurro per le operazioni di export e re-import, import e
re-export e transito;
c. 4
volets di esportazione(di colore giallo) per l’uscita dal territorio
dell’UE;
d.
4
volets di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio
dell’UE;
e.
4
volets di importazione (di colore bianco) per l’importazione in un Paese
terzo;
f. 4
volets di riesportazione (di colore bianco) per l’uscita dal Paese
terzo;
g.
8
volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto
attraversare un Paese estero.
La compilazione della
copertina e dei fogli interni avverrà come segue:
casella A: Denominazione e indirizzo della
Ditta titolare o nome, cognome e indirizzo se trattasi di persona
fisica,
casella B: dati della persona che effettuerà
le operazioni doganali (in mancanza di tali informazioni il Carnet potrà essere
utilizzato soltanto dal titolare o da uno spedizioniere
doganale),
casella C: specificare la destinazione
d’uso: "campioni commerciali", "materiale professionale" o "mostre e fiere";
Sezione
destra:
(b) nome della CCIAA che rilascia il
documento,
(c) data di scadenza del
Carnet.
Sul retro della copertina
vanno indicate tutte le merci oggetto dell’esportazione temporanea seguendo lo
schema proposto. Il valore deve corrispondere al valore commerciale delle merci.
Sul retro di tutti i
fogli anzidetti vanno indicate quelle merci che si vogliono importare o
riesportare da un Paese straniero o reimportare nell’UE e che vengono, quindi,
presentate alle singole Dogane, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle
merci descritte sul retro della copertina verde. E’ infatti inammissibile
l’inserimento di merci diverse da quelle menzionate nella lista generale della
copertina.
Nel caso che lo spazio
disponibile nella copertina, o sui volets da impiegare per una operazione
doganale, non sia sufficiente per la descrizione delle merci, si utilizzano i
fogli supplementari.
UTILIZZO E CASI DI
IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON IL CARNET
Il Carnet ha una validità
massima di 12 mesi dalla data del rilascio e può essere utilizzato per un
numero illimitato di viaggi nel corso della sua durata.
Il Carnet, firmato dal
legale rappresentante della Ditta nell’apposito spazio di copertina sarà quindi
presentato con le relative merci ad una dogana italiana, affinché questa
verifichi le merci, vi apponga i contrassegni necessari alla loro
identificazione, attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali
operazioni sono state effettuate e distacchi il volet di uscita contenente
l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina
verde.
Nel caso che alcune
merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo
nel Paese d'importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti
in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente
utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale
da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con
l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e
la souche di reimportazione in Italia o nell’UE contenente gli estremi
dell'autorizzazione all'esportazione definitiva. Al riguardo si precisa che in
caso di esportazione definitiva delle merci, la relativa dichiarazione doganale
deve essere presentata unicamente alla dogana che ha effettuato l’operazione di
esportazione temporanea delle merci, anche se effettuata presso un altro Stato
membro (art. 798 codice doganale). Tale norma rende consigliabile che
l’operazione di esportazione sia effettuata presso una dogana italiana,
piuttosto che al confine dell’ultimo Paese dell’UE.
CASI PER I QUALI IL
CARNET NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO REGOLARMENTE UTILIZZATO
Quando il numero dei
fogli inutilizzati e delle souches non corrisponda a quello dei fogli consegnati
insieme alla copertina verde. In tal caso il titolare del documento viene
ritenuto responsabile anche nel caso di uso irregolare, da parte di terzi, dei
fogli mancanti.
Quando risultino mancanti
una o più souches di riesportazione (bianche) o di transito (azzurre) e quando
quella di reimportazione (gialla) sia stata vidimata dopo la data di scadenza o
dopo la data fissata dalle Autorità doganali di un Paese estero sulla souche di
entrata o di transito.
Quando tutte o parte
delle merci risultino lasciate all'estero, e non venga presentata la bolletta
doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei
diritti alle autorità estere.
Quando tutte o parte
delle merci risultino lasciate all'estero e non sia stata presentata la
documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le
autorità doganali italiane o comunitarie.
Quando le merci risultino
riesportate dopo la scadenza di validità o dopo il termine fissato dalle
autorità doganali per la riesportazione.
In presenza di tali
situazioni si potrà rifiutare il rilascio di ulteriori Carnets allo stesso
titolare, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda
sottoscritto dal titolare medesimo. Inoltre nei casi di merci orafe, la relativa
polizza assicurativa non potrà essere svincolata ed il titolare dovrà continuare
a pagare le successive annualità di premio per due anni successivi alla scadenza
del Carnet.
In tali situazioni il
titolare potrà essere chiamato a pagare i diritti doganali eventualmente
richiesti da Amministrazioni doganali estere per le irregolarità
riscontrate.
In caso di smarrimento o
furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni
doganali, il titolare deve sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità.
Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio provvede al rilascio di un
duplicato, che deve essere compilato in modo identico all'originale e dotato del
numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi
viaggi.
In caso di smarrimento o
furto di un Carnet già utilizzato, il titolare deve ugualmente sporgere denuncia
alle competenti Autorità, e dichiarare nella medesima se la merce è stata
reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente
utilizzato.
Regolare denuncia deve
essere presentata anche in caso di smarrimento di singoli fogli contenuti nel
Carnet.
Qualora la reimportazione
avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la
dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle
merci.
Se la reimportazione
avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente
l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso della
Camera emittente ad effettuare l’operazione di reimportazione. Tale assenso,
rilasciato solo al fine di consentire il rientro delle merci non preserva il
titolare da un eventuale pagamento di diritti doganali, se le merci hanno
lasciato in ritardo il territorio estero di un paese
visitato.
RIESPORTAZIONE DAI
PAESI ESTERI DOPO LA DATA DI SCADENZA
Premesso che il Carnet
A.T.A. non può essere prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere
autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata
fuori termine, può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del
pagamento di diritti come se la merce fosse stata immessa in
consumo.
Quando il Carnet sta per
scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i
termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le
merci la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.
In tal caso può essere
richiesta alla Camera di Commercio l’emissione di un Carnet sostitutivo prima
della data di scadenza del Carnet "originario". La validità massima del "nuovo"
documento sarà di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria
ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet. I
due documenti dovranno essere presentati contestualmente per la necessaria
convalida alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima
operazione di esportazione ed alla Dogana estera del Paese ove si trova la
merce.
La procedura di emissione
del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale e può essere accordata
quando sia effettivamente provata l’impossibilità di riesportare le merci entro
la data di validità e sia stato acquisito l’assenso delle Autorità estere. In
nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet
sostitutivo.
La mancata
regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell’Autorità estera
costituisce motivo di irregolarità e impegna la responsabilità del titolare per
il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.