CARNET ATA

 

Il Carnet ATA (acronimo dell’espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra) e di materiale professionale, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

Ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale e sono tenuti ad anticipare alle Autorità doganali le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei Carnet. In Italia ente garante ed emittente è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, che distribuisce i documenti a livello provinciale, attraverso le Camere di Commercio.

Indice degli argomenti:

·       Convenzione ATA

 

 

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CHE ISTITUISCE IL CARNET A.T.A.

La Convenzione doganale sul Carnet A.T.A. per la temporanea importazione di merci fu adottata il 6 dicembre 1961 dal Consiglio di Cooperazione doganale e ratificata dall'Italia con D.P.R. 18.3.63 n. 2070.

Scopo della Convenzione sul Carnet A.T.A. è di facilitare e favorire la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione. La Convenzione, infatti, consente, a richiesta dell'interessato, la sostituzione dei documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci, con un documento doganale internazionale, che serve a garantire alle Dogane del Paese di importazione temporanea i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.

Il Carnet A.T.A., in definitiva, risponde alle esigenze sia dei servizi doganali sia degli operatori, poiché agevola il movimento da un Paese all'altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento stesso agli Uffici doganali di ciascun Paese. Infatti, il Carnet A.T.A. contiene, predisposte in forma semplificata ed unificata, le dichiarazioni da presentare alle dogane, tanto all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati, ed esonera l'operatore dall'obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima.

Ciò è reso possibile da una catena di garanzia internazionale, gestita dalla WCF (World Chambers Federation), formata da Enti che, oltre ad emettere i Carnets nel proprio Paese, svolgono la funzione di garanti nei confronti della propria Amministrazione doganale.

Per l'Italia l'Ente corrispondente della rete di garanzia è l'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la quale è, pertanto, garante nei confronti dell'Amministrazione doganale italiana per i Carnets A.T.A. emessi dai suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia, ed è l'ente abilitato a rilasciare in Italia i Carnets A.T.A. validi negli altri Paesi aderenti alla rete del WCF, nei quali la Convenzione ha applicazione.

La Convenzione ATA, comunque, non interferisce con tutti gli altri aspetti della regolamentazione applicabile in ciascun Paese per l'ammissione in temporanea importazione o temporanea esportazione delle merci previste dalle Convenzioni di Bruxelles o dalle legislazioni nazionali e comunitarie.

Analoga facilitazione è prevista per l’importazione temporanea da e verso Taiwan, che si realizza attraverso un Protocollo d’Intesa, analogo nei contenuti alla Convenzione ATA, stipulato tra i Paesi dell’UE e Taiwan e che prevede l’utilizzo di un documento doganale diverso nel layout, ma sostanzialmente uguale nella modalità di utilizzo.

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I PAESI CHE ACCETTANO IL CARNET

I Paesi ad oggi aderenti alla catena di garanzia: 25 Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio e Lussemburgo, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Federazione russa, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare cinese, Romania, Senegal, Serbia (rimangono esclusi Montenegro, Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera/Liechtenstein, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA. (elenco allegato).

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CONVENZIONE DI ISTANBUL

La Convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea di merci, fatta ad Istanbul il 26.6.1990, è stata ratificata in Italia con legge n. 479 del 26.10.1995.

La suddetta Convenzione internazionale ha lo scopo di raggruppare tutte le Convenzioni internazionali in materia di ammissione temporanea, al fine di armonizzare i contenuti e ricavarne disposizioni comuni e uniformi per tutte le tipologie di importazione temporanea.

Sostanzialmente la Convenzione si compone di una parte di norme generali, mentre ha ripreso nell’Allegato A la normativa del Carnet A.T.A. e del C.P.D. (Carnet de Passage en Douane per gli automezzi) con i relativi modelli dei documenti in uso. Gli allegati successivi da B.1 a B.9, C, D, e E si riferiscono nel dettaglio o a diverse casistiche di importazioni temporanee (fiere, mostre, campioni commerciali) o a diverse tipologie di merci (materiale professionale, scientifico, educativo, articoli diversi per la pratica di sport, animali) o a merci la cui sospensione del pagamento dei dazi e delle imposte può essere solo parziale.

La Convenzione di Istanbul non sostituirà le singole Convenzioni almeno sino a quando tutte le parti contraenti delle diverse Convenzioni non convergeranno in quest’ultima.

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IL CARNET A.T.A. E IL SUO FUNZIONAMENTO

Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale sostitutivo dei documenti doganali nazionali di esportazione e di importazione temporanea, di riesportazione e di reimportazione.

Tuttavia, il Carnet costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, potendo in alternativa utilizzare le operazioni doganali di esportazione, importazione temporanea e transito secondo le normali procedure doganali previste per tali operazioni.

Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli costituiti di due parti. La copertina verde, contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento.

I fogli interni, di vario tipo e colore, secondo l’uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile ("volet") e una parte fissa alla copertina verde ("souche"). Il volet è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la "dichiarazione doganale", mentre la souche fissa costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.

Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese.

Chi intende avvalersi del Carnet deve rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio, ove il rilascio è di solito demandato agli Uffici Estero.

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MERCI PER LE QUALI PUÒ ESSERE RILASCIATO IL CARNET ATA

In generale le merci che possono essere scortate da Carnet ATA per l’importazione temporanea sono le seguenti: materiale professionale, campioni commerciali, merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari, materiale scientifico e pedagogico, attrezzature sportive per partecipare a gare, materiale pubblicitario, materiale per foto e cineriproduzione. Con particolare riferimento al materiale professionale sono, però esclusi i materiali aventi le seguenti destinazioni d’uso: per il trasporto, per la fabbricazione industriale, per il confezionamento di merci, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la riparazione e manutenzione di immobili, per l’esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che non si tratti di utensili a mano.

In alcuni Paesi possono, però esistere specifiche limitazioni anche per le suddette categorie di merci.

Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell’UE, solo per merci comunitarie (art. 797).

L’elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell’UE è riprodotto nel Reg. CEE 19 dicembre 1994, n. 3254, che ricomprende le seguenti tipologie:

·       Materiali professionali.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Per quanto riguarda i Carnets emessi in Italia, le Aziende, anche con l’ausilio delle Camere di Commercio, avranno cura di accertare che nel Paese di destinazione siano accettate le medesime tipologie di merci, al fine di prevenire eventuali contestazioni al momento della presentazione delle merci alla Dogana estera.

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UTILIZZATORI DEL DOCUMENTO, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E COSTI DEL CARNET

L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell’UE possono effettuare le operazioni senza necessità di figurare nell’apposito spazio di copertina.

Al fine di garantire alle imprese la maggiore semplicità possibile, l’Unioncamere ha scelto di distribuire i Carnets ATA tramite le Camere di Commercio, anziché operare solo in modo centralizzato come avviene in altri Paesi.

Il Carnet deve essere richiesto alla CCIAA presso la quale la Ditta ha la propria sede, mentre per le persone fisiche si fa riferimento alla residenza. Il rilascio da parte di altre Camere è ammesso soltanto in casi eccezionali e con l’assenso della CCIAA competente per territorio.

Per ottenere il Carnet occorre:

·       IL MODULO DI DOMANDA DEL CARNET, da compilare e firmare in originale su tutte le copie dal legale rappresentante della Ditta. Il modulo è disponibile presso gli uffici estero delle CCIAA. Sul retro del modulo il richiedente deve redigere la lista dettagliata delle merci seguendo scrupolosamente la suddivisione riportata nell’apposito schema. Qualora la lista non possa essere compresa nell’apposito spazio, dovrà essere redatta su carta intestata della Ditta, seguendo il medesimo schema riportato sul modulo.

In linea generale esistono due titoli rappresentativi della garanzia:

·       ricevuta di versamento in c/c postale alla Compagnia Assitalia, da effettuarsi sul bollettino reperibile presso la Camera di Commercio o presso una qualsiasi Agenzia Assitalia.

Oppure

·       Polizza di cauzionamento per Carnet ATA rilasciata da un’Agenzia Assitalia dietro presentazione della seguente documentazione:

Il premio assicurativo da corrispondere alla Compagnia di assicurazioni è il seguente:

per merci orafe: pari allo 0,225% (incluse imposte) sul 50% del valore delle merci esportate

per merci varie: pari allo 0,2812% (incluse imposte) sul valore totale delle merci esportate.

Il costo del Carnet, esclusi i costi assicurativi è di €50 più IVA (TOT € 60)

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MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

A) Per i prodotti orafi

Il Carnet sarà rilasciato a condizione che venga presentata la polizza assicurativa, che dovrà essere richiesta ad una Agenzia Assitalia.

La suddetta polizza sarà emessa dall’Agenzia prescelta fino all’ammontare complessivo di € 103.291,38 di valore assicurato (€ 206.582,76 valore merce) dietro semplice presentazione da parte del titolare della richiesta, da compilarsi sul modulo disponibile presso la Camera opportunamente vistato dal responsabile della Camera di Commercio.

La polizza sarà restituita dalla Camera alla Compagnia di Assicurazioni, ai fini dello svincolo e dell’interruzione del pagamento del premio, soltanto dopo che sia stato verificato scrupolosamente che il Carnet è stato utilizzato in modo regolare dopo la sua restituzione alla CCIAA.

B) Per le altre merci

Per le merci diverse dai prodotti orafi sono previste una procedura di rilascio dei Carnets con sistema assicurativo in automatico (vedi successivo punto 1) ed una procedura di rilascio subordinata alla presentazione di una polizza cauzionale (vedi successivo punto 2).

1.    Il rilascio con il sistema assicurativo in automatico dietro presentazione della ricevuta del bollettino di c/c postale intestato all'Agenzia Generale Assitalia attestante il pagamento del premio assicurativo può avvenire solo per Aziende iscritte al Registro delle Imprese camerale che non risultino assoggettate a procedure concorsuali, ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria.

Tale modalità è consentita per un valore complessivo di € 51.645,69 relativo al valore delle merci di uno o più Carnets rilasciati ad uno stesso titolare nel corso dell'anno solare.

  1. Rilascio subordinato a presentazione di polizza: Il rilascio di uno o più Carnets alla stessa Ditta nel corso dell'anno solare per un valore complessivo eccedente € 51.645,69 avverrà con la presentazione della polizza, emessa da una Agenzia Generale Assitalia, per un valore assicurato pari al valore delle merci, sulla quale dovrà essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio e che dovrà essere allegata all'originale del modulo di domanda.

Per richiedere tale polizza, la Ditta dovrà presentare all'Agenzia Generale Assitalia apposito modulo vistato dalla Camera di Commercio.

Le polizze per merci varie non sono soggette a svincolo, in quanto il premio versato al momento del rilascio è forfetario e copre un periodo di tre anni.

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STRUTTURA E COMPILAZIONE

La dotazione base del Carnet consente 4 viaggi e 4 operazioni di transito e si compone dei seguenti fogli che dovranno essere compilati e utilizzati per le diverse operazioni:

a.    copertina verde

b.    tre fogli contenenti ciascuno quattro coppie di souches, rispettivamente di colore giallo, bianco e azzurro per le operazioni di export e re-import, import e re-export e transito;

c.     4 volets di esportazione(di colore giallo) per l’uscita dal territorio dell’UE;

d.    4 volets di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell’UE;

e.    4 volets di importazione (di colore bianco) per l’importazione in un Paese terzo;

f.     4 volets di riesportazione (di colore bianco) per l’uscita dal Paese terzo;

g.    8 volets di transito (di colore azzurro) da usare quando si intende soltanto attraversare un Paese estero.

La compilazione della copertina e dei fogli interni avverrà come segue:

casella A: Denominazione e indirizzo della Ditta titolare o nome, cognome e indirizzo se trattasi di persona fisica,

casella B: dati della persona che effettuerà le operazioni doganali (in mancanza di tali informazioni il Carnet potrà essere utilizzato soltanto dal titolare o da uno spedizioniere doganale),

casella C: specificare la destinazione d’uso: "campioni commerciali", "materiale professionale" o "mostre e fiere";

Sezione destra:

(b) nome della CCIAA che rilascia il documento,

(c) data di scadenza del Carnet.

Sul retro della copertina vanno indicate tutte le merci oggetto dell’esportazione temporanea seguendo lo schema proposto. Il valore deve corrispondere al valore commerciale delle merci.

Sul retro di tutti i fogli anzidetti vanno indicate quelle merci che si vogliono importare o riesportare da un Paese straniero o reimportare nell’UE e che vengono, quindi, presentate alle singole Dogane, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle merci descritte sul retro della copertina verde. E’ infatti inammissibile l’inserimento di merci diverse da quelle menzionate nella lista generale della copertina.

Nel caso che lo spazio disponibile nella copertina, o sui volets da impiegare per una operazione doganale, non sia sufficiente per la descrizione delle merci, si utilizzano i fogli supplementari.

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UTILIZZO E CASI DI IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON IL CARNET

Il Carnet ha una validità massima di 12 mesi dalla data del rilascio e può essere utilizzato per un numero illimitato di viaggi nel corso della sua durata.

Il Carnet, firmato dal legale rappresentante della Ditta nell’apposito spazio di copertina sarà quindi presentato con le relative merci ad una dogana italiana, affinché questa verifichi le merci, vi apponga i contrassegni necessari alla loro identificazione, attesti, nell'apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate e distacchi il volet di uscita contenente l'indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde.

Nel caso che alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d'importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l'annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell’UE contenente gli estremi dell'autorizzazione all'esportazione definitiva. Al riguardo si precisa che in caso di esportazione definitiva delle merci, la relativa dichiarazione doganale deve essere presentata unicamente alla dogana che ha effettuato l’operazione di esportazione temporanea delle merci, anche se effettuata presso un altro Stato membro (art. 798 codice doganale). Tale norma rende consigliabile che l’operazione di esportazione sia effettuata presso una dogana italiana, piuttosto che al confine dell’ultimo Paese dell’UE.

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CASI PER I QUALI IL CARNET NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO REGOLARMENTE UTILIZZATO

Quando il numero dei fogli inutilizzati e delle souches non corrisponda a quello dei fogli consegnati insieme alla copertina verde. In tal caso il titolare del documento viene ritenuto responsabile anche nel caso di uso irregolare, da parte di terzi, dei fogli mancanti.

Quando risultino mancanti una o più souches di riesportazione (bianche) o di transito (azzurre) e quando quella di reimportazione (gialla) sia stata vidimata dopo la data di scadenza o dopo la data fissata dalle Autorità doganali di un Paese estero sulla souche di entrata o di transito.

Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero, e non venga presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere.

Quando tutte o parte delle merci risultino lasciate all'estero e non sia stata presentata la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.

Quando le merci risultino riesportate dopo la scadenza di validità o dopo il termine fissato dalle autorità doganali per la riesportazione.

In presenza di tali situazioni si potrà rifiutare il rilascio di ulteriori Carnets allo stesso titolare, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda sottoscritto dal titolare medesimo. Inoltre nei casi di merci orafe, la relativa polizza assicurativa non potrà essere svincolata ed il titolare dovrà continuare a pagare le successive annualità di premio per due anni successivi alla scadenza del Carnet.

In tali situazioni il titolare potrà essere chiamato a pagare i diritti doganali eventualmente richiesti da Amministrazioni doganali estere per le irregolarità riscontrate.

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SMARRIMENTO O FURTO

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, per completare le operazioni doganali, il titolare deve sporgere regolare denuncia alle competenti Autorità. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio provvede al rilascio di un duplicato, che deve essere compilato in modo identico all'originale e dotato del numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.

In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare deve ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, e dichiarare nella medesima se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato.

Regolare denuncia deve essere presentata anche in caso di smarrimento di singoli fogli contenuti nel Carnet.

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REIMPORTAZIONE RITARDATA

Qualora la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con l'assenso della Camera emittente ad effettuare l’operazione di reimportazione. Tale assenso, rilasciato solo al fine di consentire il rientro delle merci non preserva il titolare da un eventuale pagamento di diritti doganali, se le merci hanno lasciato in ritardo il territorio estero di un paese visitato.

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RIESPORTAZIONE DAI PAESI ESTERI DOPO LA DATA DI SCADENZA

Premesso che il Carnet A.T.A. non può essere prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata fuori termine, può comunque costituire irregolarità e far sorgere l'obbligo del pagamento di diritti come se la merce fosse stata immessa in consumo.

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CARNET SOSTITUTIVO

Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata entro i termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le merci la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.

In tal caso può essere richiesta alla Camera di Commercio l’emissione di un Carnet sostitutivo prima della data di scadenza del Carnet "originario". La validità massima del "nuovo" documento sarà di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet. I due documenti dovranno essere presentati contestualmente per la necessaria convalida alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione ed alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce.

La procedura di emissione del Carnet sostitutivo è da considerarsi eccezionale e può essere accordata quando sia effettivamente provata l’impossibilità di riesportare le merci entro la data di validità e sia stato acquisito l’assenso delle Autorità estere. In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.

La mancata regolarizzazione del Carnet "originario" da parte dell’Autorità estera costituisce motivo di irregolarità e impegna la responsabilità del titolare per il pagamento di eventuali diritti doganali esigibili.

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