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I NORME GENERALI
Articolo 1
NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE
1. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del DPR 30 giugno 1954 n. 709 e successive modifiche ed integrazioni ed esercita, in regime d’autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.
3. A norma dell’articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.
5. Le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio, l’Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte, altresì, del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all’estero, le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (Camere miste), in quanto aderenti rispettivamente ad Assocamerestero ed alla sezione separata di cui al comma 3.
Articolo 2
SCOPI
1. L’Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.
2. L’Unioncamere sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete. Individua, altresì, le materie di rilievo generale, nell’ambito delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale atto o provvedimento, anche di soggetti terzi, di cui esse siano destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere o l’intero sistema, e provvede altresì a comunicarlo a tutte le altre Camere di commercio interessate. L’Unioncamere promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed attività del sistema.
3. L’Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, servizi e attività d’interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita altresì funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale.
4. L’Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L’Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi esteri di Camere di commercio e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all’estero dei sistemi produttivi italiani.
5. L’Unioncamere promuove e coordina l’utilizzo da parte del sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d’intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell’Unione Europea, che quale titolare degli interventi. L’Unioncamere può altresì individuare e proporre le iniziative prioritarie per favorire l’applicazione del comma 6 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. L’Unioncamere esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell’interesse del sistema camerale.
7. L’Unioncamere promuove la costituzione di società per la gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale nelle infrastrutture.
8. L’Unioncamere può promuovere la creazione di servizi finanziari per la competitività del sistema imprenditoriale, mediante organismi appositamente costituiti ovvero in collaborazione con soggetti terzi.
9. L'Unioncamere, inoltre:
. costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;
b. realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche
ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
c. favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni
detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee
di attività per le camere di commercio e i loro organismi;
d. organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere
nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e
delle categorie economiche;
e. contribuisce all’attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere di commercio e le categorie;
f. esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;
g. stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il
Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome,
o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese,
convenzioni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che
sono chiamati ad attuarli;
h. assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema
camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni
imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e
utenti.
10. L’Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche
giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative
delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22
comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi
riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Articolo 3
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Articolo 5
CONSIGLIO GENERALE
1. Il consiglio generale è composto dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre della Regione Valle d’Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell’articolo 1, secondo comma e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell’Unioncamere.
2. Alle riunioni del consiglio generale partecipano altresì, senza diritto di voto, il presidente di Assocamerestero e della sezione delle Camere di commercio miste.
3. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega.
4. Spetta al consiglio generale:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
b) esprimere il parere previsto dall’articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
c) definire le linee programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere;
d) approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio;
e) determinare la misura dell'aliquota di cui all’articolo 7 comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;
g) approvare il regolamento elettorale;
h) approvare il regolamento di funzionamento degli organi, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;
i) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
j) impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati;
k) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell’Unioncamere.
5. Il consiglio generale individua i principi cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell’unione regionale non può ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell’Unioncamere.
6. Il consiglio generale elegge, con le modalità previste dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente, otto vicepresidenti di cui uno vicario su proposta del presidente, ed i componenti del comitato esecutivo. Elegge altresì, con le stesse modalità, i membri del collegio dei revisori, e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il consiglio generale può delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne quelle ad esso riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere a) b) c) d) e) f) g).
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Articolo 6
COMITATO ESECUTIVO
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Unioncamere, dai vicepresidenti, dai presidenti delle unioni regionali delle Camere di commercio, dal presidente della Chambre della Valle d'Aosta e da un minimo di nove fino ad un massimo di undici presidenti di Camera di commercio eletti dal consiglio generale.
2. Nel caso in cui il presidente dell’unione regionale non sia anche presidente di Camera di commercio partecipa al comitato esecutivo un delegato permanente individuato tra i presidenti delle Camere di commercio della regione.
3. Spetta al comitato esecutivo:
a) predisporre i bilanci di previsione ed i bilanci finali di esercizio;
b) approvare le modifiche ai bilanci;
c) deliberare in merito alle partecipazioni in società, all’adesione a enti, fondazioni, associazioni e simili;
d) nominare il nucleo di valutazione, definire gli obiettivi e verificare i risultati della gestione, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici;
e) deliberare sulle nomine e sulla designazioni di rappresentanti in organismi ai quali l’Unioncamere partecipa;
f) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale;
g) nominare, su proposta del segretario generale i vice segretari generali;
h) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n. 165/2001 successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di commercio;
i) approvare il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;
j) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere;
k) esercitare le attribuzioni delegate dal consiglio generale.
4. Il comitato esecutivo può delegare all’ufficio di presidenza la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Unioncamere in società, enti o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie di cui alla precedente lettera c) del comma 3 e la formulazione di indirizzi, direttive e indicazioni agli organismi partecipati.
5. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.
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Articolo 7
UFFICIO DI PRESIDENZA
1. Il comitato esecutivo può costituire l’ufficio di presidenza che è composto dal presidente e dai vicepresidenti.
2. L’ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo.
3. Non possono far parte dell’ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente o amministratore delegato degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall’Unioncamere.
4. I componenti dell’ufficio di presidenza per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica di componenti dell’ufficio di presidenza. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di attuazione del presente comma.
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Articolo 8
PRESIDENTE
1. Il presidente è il rappresentante legale dell’Unioncamere. Convoca e presiede l’assise dei consiglieri camerali. Convoca e presiede il consiglio generale, il comitato esecutivo e l’ufficio di presidenza, ove costituito, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.
2. Il presidente adotta in caso d’urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell’organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.
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Articolo 9
VICEPRESIDENTI
1. In caso d’assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilità di questi, le funzione vicarie sono svolte dal vicepresidente più anziano di età anagrafica.
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Articolo 10
COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico e un effettivo dal Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il presidente del collegio dei revisori è il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.
3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente al consiglio generale sul bilancio preventivo e sul bilancio finale di esercizio.
5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.
6. Il collegio dei revisori esercita, altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.
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III PROCEDURE
Articolo 11
SEGRETARIO GENERALE
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione dell’Unioncamere; egli sovrintende alla gestione complessiva ed all’attività amministrativa, esercita i poteri di coordinamento, verifica e controllo dell’attività dei dirigenti, vigila sull’efficienza e rendimento degli uffici e ne riferisce agli organi secondo le rispettive competenze.
2. Il segretario generale propone al comitato esecutivo i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 3 lett. g) h) i), adotta tutti gli atti di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni - all’ambito d’autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato esecutivo la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell’attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull’adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
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Articolo 12
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull’andamento dell’attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato esecutivo sul segretario generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell’Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali.
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Articolo 13
CONSULTA DEI SEGRETARI GENERALI
1. La consulta dei segretari generali è organismo consultivo composto da non più di trentacinque componenti, individuati tra i segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali e presieduto dal segretario generale dell’Unioncamere.
2. La consulta esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui documenti relativi alle strategie triennali e alle linee di sviluppo del sistema camerale, su quelli relativi alle linee programmatiche annuali dell’attività dell’Unioncamere, nonché su richiesta degli organi.
3. I segretari generali delle Camere di commercio e delle unioni regionali, in un’apposita riunione, definiscono le modalità di composizione della consulta, la quale nella prima riunione adotta il regolamento per il suo funzionamento.
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Articolo 14
SEZIONE DELLE CAMERE MISTE
1. La sezione prevista dal comma 3 dell’articolo 1 del presente statuto è denominata “sezione delle Camere miste”.
2. Per Camere di commercio miste si intendono le Camere di commercio italo estere o estere in Italia, associazioni operanti nel territorio nazionale previste dall’art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell’albo disciplinato dal decreto del Ministero del Commercio Estero del 15 febbraio 2000, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L’Unioncamere contribuisce ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento dell’attività della sezione.
4. La gestione dell’attività della sezione è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal consiglio generale.
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IV NORME E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Articolo 15
CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione della metà più uno dei rispettivi componenti.
2. Il consiglio generale quando è chiamato a deliberare sullo statuto è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti delle Camere di commercio.
3. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il consiglio generale per l’elezione del presidente nei primi due scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute del consiglio generale e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato esecutivo. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è per i presidenti la sede della Camera di commercio, e per gli altri quella dichiarata all'Unioncamere. Il consiglio generale può essere convocato, per ragioni d’urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei componenti del comitato esecutivo, dei componenti elettivi del collegio dei revisori, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
7. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
8. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione del consiglio generale, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio generale disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l’adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
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V GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 16
RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie dell’Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dal consiglio generale a carico delle Camere di commercio e della Chambre della Valle d’Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali o regionali, imposte e diritti camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione Europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d’intervento. Il fondo contribuisce al finanziamento di progetti di rilievo per il sistema camerale italiano e delle Camere di commercio italiane all’estero nonché delle Camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all’articolo 1, gestito in base ad apposito regolamento approvato dal comitato esecutivo.
3. Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni. I criteri generali di funzionamento del fondo sono definiti dal consiglio generale.
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Articolo 17
CONTROLLI
1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro dello sviluppo economico nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Unioncamere comunica al Ministero dello Sviluppo Economico i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l’istituzione di aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello Sviluppo Economico non ne disponga con provvedimento motivato l’annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
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Articolo 18
SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.
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Articolo 19
SCIOGLIMENTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Gli organi in carica al momento dell’entrata in vigore dello statuto deliberato dall’assemblea del 12 luglio 2007, restano in carica fino alla loro naturale scadenza e mantengono la composizione e le competenze attuali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Dalla data di approvazione dello statuto, deliberato dall’assemblea del 12 luglio 2007, l’assemblea assume la denominazione di consiglio generale.
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Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per esteso sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell’autorità competente, sono rappresentate nel consiglio generale dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell’elettorato attivo.
3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro sessanta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo.
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