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Comunicazione Unica

Composti Organici Volatili - COV

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SULL'IMMESSO SUL MERCATO DI PITTURE E VERNICI e PRODOTTI PER CARROZZERIA

 
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1) SOGGETTI OBBLIGATI

Il Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo Decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.


ATTENZIONE : aggiornamento del 17 aprile 2008
I soggetti che versano i contributi di cui all`articolo 8 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 Ottobre 1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito www.ssog.it

2) STRUTTURA

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:

  • Sezione anagrafica
  • Sezione prodotti immessi sul mercato



3) PRESENTAZIONE

In prima applicazione, la comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006,, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

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RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

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La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura"Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006" nonché l'indicazione del Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.
In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006 verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved.


MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.
La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it), dell'Unioncamere (http://www.unioncamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).


COMPILAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.
Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.
Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi / anno.