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Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

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Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati. Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.  Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.). 

Il decreto precisa, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.

Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati il 31 dicembre 2025.

E’  disponibile in allegato un documento con prime indicazioni operative.

 

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