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V: Gestione finanziaria (art. 16 -20)

                   

Articolo 16
RISORSE FINANZIARIE

1.    Le risorse finanziarie dell’Unioncamere sono:
a)    la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall’assemblea a carico delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio;
b)    le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c)    i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall’Unione Europea o da altri soggetti;
d)    entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2.    Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d’intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea, finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero dello sviluppo economico, che l’Unioncamere assegna alle camere italiane all’estero e alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema camerale italiano.

3.    Presso l'Unioncamere è istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219. I criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall’assemblea.
 

Articolo 17
CONTROLLI

1.    La vigilanza sulla attività dell'Unioncamere spetta al Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

2.    La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3.    L’Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i nomi degli eletti alle cariche di presidente e di vicepresidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva, e ogni altro provvedimento previsto dalla legge.

4.    Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotti a trenta per le variazioni del bilancio preventivo, il Ministero dello sviluppo economico non ne disponga con provvedimento motivato l’annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
 

Articolo 18
SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.
 

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI

1.    Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

2.    Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell’autorità competente, sono rappresentate nell’assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell’elettorato attivo. Il commissario che non può partecipare alle sedute dell’assemblea che non prevedono elezioni di organi dell’Unioncamere, può farsi rappresentare da un presidente di Camera di commercio.

3.    La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo.


Articolo 20
DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Il comitato esecutivo eletto dall’assemblea nella seduta del 3 ottobre 2018 decade entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto con le modifiche introdotte successivamente all’attuazione, per effetto del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, del riordino del sistema camerale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

                                               

 

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