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Vademecum sulla conciliazione delle Camere di commercio

La Mediazione 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 28 del 2010, il tradizionale procedimento di conciliazione ha trovato un’organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di “mediazione”.
Il servizio di mediazione delle Camere di commercio offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità: 

  • è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
  • è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità, e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
  • è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento (vedi Regolamento tipo Unioncamere).

La mediazione può essere avere inizio:

  • su iniziativa di parte; 
  • in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
  • su invito del giudice (c.d. mediazione delegata);
  • qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale 
  • c.d. mediazione obbligatoria.

A partire dal 21 marzo 2011 il preventivo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in materia di:

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari
  • contratti finanziari.

Dal 21 marzo 2012 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio anche in materia di:

  • condominio
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

In tutti i predetti casi, il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda (modulo – tipo Unioncamere) presso la segreteria dell’Organismo di mediazione. 

Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 120 giorni.

La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Per attivare la procedura occorre presentare alla Segreteria dell’Organismo di mediazione della Camera di commercio (o altro Organismo), iscritto presso il Registro del Ministero di Giustizia (vedi elenco Organismi di mediazione delle Camere di commercio iscritti e in corso di iscrizione). 

  • il modulo di domanda di mediazione
  • copia dei documenti ritenuti rilevanti, che saranno depositati presso la Segreteria del Servizio (in tante copie quante sono le parti, oltre ad una copia per il conciliatore) e dalla stessa messi a disposizione delle parti invitate
  • copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante. 

A seguito della presentazione della Domanda, la Segreteria dell’Organismo fissa il giorno dell’incontro di mediazione e trasmette la domanda all’altra parte, che dovrà, utilizzando l’apposita modulistica, aderire al tentativo di mediazione (vedi modulo – tipo Unioncamere). La Segreteria individua inoltre il mediatore, all’interno di un elenco costituito da persone che hanno ricevuto un’apposita formazione in tecniche di mediazione e ne dà comunicazione alle parti.

Il mediatore che accetta la nomina dà assicurazione di non avere rapporti con alcuna delle parti che possano compromettere la sua imparzialità, firmando un’apposita dichiarazione in tale senso.

Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.

All’incontro di mediazione devono presentarsi personalmente i diretti interessati, che possono farsi assistere da un difensore, un rappresentante delle associazioni dei consumatori o di categoria, oppure da un professionista o da altra persona di fiducia.

È prevista, in caso di necessità, la possibilità di designare con apposita procura un rappresentante.

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo, sottoscritto anche dalle parti che se omologato dal Tribunale costituisce titolo esecutivo.

In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo.

I soggetti fra cui è sorta una controversia possono, peraltro, anche presentare una domanda congiunta di mediazione. 

La mediazione può svolgersi, inoltre, anche secondo modalità telematiche.

Costi 

I costi del servizio di mediazione sono definiti dal Regolamento del Ministero di Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 (art. 16, comma 4, tabella A) (vedi Tariffa Standard Unioncamere).

È richiesto il pagamento delle spese di avvio, ammontanti a 40,00 € oltre IVA, che devono essere versate dalla parte istante all’atto della presentazione della domanda e dalla parte che accetta di partecipare all’incontro all’atto del deposito della risposta e comunque prima dell’incontro.

Si ricorda che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

È previsto un beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo.

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