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Regolamenti UE DSA e DMA

Il Digital Services Act (DSA) è il Regolamento UE 2022/2065, che, insieme al Digital Markets Act Regolamento (DMA) UE 2022/1925, costituisce il “Digital Services Package”, un ambizioso corpus di norme che, secondo la Commissione europea, ha due principali obiettivi: creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali, e creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.

I servizi digitali, e in particolare i servizi intermediari, tra cui l’hosting e le piattaforme, sono diventati centrali per la vita dei cittadini e l’attività d’impresa. La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE non era ormai più sufficiente, in considerazione dei mutamenti occorsi negli ultimi venti anni, e dell’avvento appunto di nuovi servizi, quali i motori di ricerca, i sociali, i marketplace, e la sempre più spinta globalizzazione degli stessi.

Il DSA si propone di creare un quadro comune, per il mercato unico, che disciplini le obbligazioni e le responsabilità degli intermediari, nella mutata dimensione, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione europea, compresa la libertà d’impresa. Inoltre, non sostituisce le normative di settore - come quelle in tema di diritto d’autore, protezione dei dati personali, tutela del consumatore, contrasto al terrorismo etc.- ma le fa espressamente salve. La portata del Regolamento non si limita ai già ampi confini dell’Unione europea, in quanto esso è applicabile a tutti i servizi che vengano offerti a destinatari situati nell’Unione europea.

Il Regolamento DSA, pubblicato il 19 ottobre del 2022, è già parzialmente efficace, soprattutto per quanto riguarda le grandi piattaforme, e diventerà integralmente applicabile il 17 febbraio 2024.

Il DSA mira ad apportare significativi vantaggi per le imprese, tra cui:

aumento della fiducia dei consumatori: un ambiente digitale più sicuro e trasparente può aumentare la fiducia dei consumatori, beneficiando le imprese che operano online.
standardizzazione delle regole: il DSA offre un quadro normativo più coerente e prevedibile in tutta l'UE, facilitando le imprese, specialmente quelle che operano in più paesi.
miglioramento della concorrenza: la riduzione degli squilibri competitivi, sia attraverso le norme previste per le grandi piattaforme, sia attraverso il DMA, consentirà maggiori opportunità di emergere e competere efficacemente nel mercato digitale.
trasparenza nelle attività di moderazione e risarcimento dei danni: chi opera nei grandi marketplace e nelle piattaforme oggi corre il rischio - che aveva avuto una prima risposta con il Regolamento (UE) 2019/1150 – “Platform to Business” di vedere la propria attività scomparire, senza una adeguata spiegazione. Grazie al DSA, le attività di moderazione, di sospensione o di demonetizzazione dovranno diventare molto più strutturate e trasparenti, con la possibilità per le imprese di richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione.

Il Digital Markets Act è un insieme di norme di condotta per i gatekeeper nei settori rilevanti e di norme procedurali su come interagire e preservare la concorrenza, ricorrendo anche a procedure semplificate e preordinate, dando maggiore certezza del diritto. Il DMA include divieti e prescrizioni per i gatekeeper, come l'uso dei dati per la pubblicità online solo con il consenso esplicito degli utenti, nessuna esclusiva per i commercianti sulla piattaforma, libertà di scelta per i marketplace, servizi di ricerca e browser, interoperabilità e portabilità dei dati, nessun obbligo di utilizzare servizi specifici, e altro Per gli operatori non direttamente coinvolti da queste norme - che non sono gatekeeper - conoscere le regole e le condotte imposte o vietate è fondamentale per poter esercitare appieno i diritti consentiti: trascurarli significa perdere un’importante opportunità di sfruttare un fondamentale asset competitivo a costo incrementale nullo.

 

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