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Lo Statuto del 1901

I. Istituzione, sede e scopi
Art.1 – E’ istituita l’Unione delle Camere di Commercio italiane. Possono partecipare all’Unione, oltre le Camere di Commercio italiane nel Regno, quelle italiane all’estero.
Art. 2 – L’Unione ha carattere nazionale
Art. 3 - La sede permanente dell’Unione è in Roma
Art. 4 - L’Unione – coordinando nel fine comune gli studi e l’azione delle Rappresentanze commerciali – intende a bene interpretare le più elevate e generali esigenze della vita economica nazionale, ed a spiegare legittima influenza sull’indirizzo della politica economica del Paese in conformità alle aspirazioni della produzione e dei traffici.

Più concretamente, l’Unione:
a) esamina tutte le questioni di interesse generale che hanno attinenza col commercio e con l’industria;
b) promuove, presso i Poteri Pubblici, l’adozione di leggi e di ogni altro provvedimento atto a favorire lo sviluppo dei traffici e della produzione nazionale;
c) in genere prosegue con l’azione collettiva quei risultati che, in questioni economiche d’ordine generale, più difficilmente si possono conseguire con l’azione separata delle Camere.

II. Organi dell’Unione
Art.5 - L’Unione ha per i suoi organi: 1 l’Assemblea generale; 2. il Comitato esecutivo.
Art. 6 – L’assemblea generale composta dei Delegati delle Camere aderenti. Ogni Camera non può non essere rappresentata da più di due Delegati, scelti fra i propri Consiglieri e non può avere più di un voto.
Art.7 - Le Camere italiane all’estero che eventualmente non possono farsi rappresentare da un proprio Consigliere, hanno diritto di affidare la loro rappresentanza al Delegato di altra Camera. Nessun delegato, però, può rappresentare più di 3 Camere né avere più di tre voti.
(Omissis)
Art.13 - Il comitato esecutivo è composto dei Delegati uno per ciascuna di 25 fra le Camere aderenti designate dall’Assemblea.
(Omissis)

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