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L'INTERVISTA - Filomena Chirico

Fil Chir
  • Il DMA è una delle regolamentazioni più invasive mai applicate alle Big Tech. Dopo i primi mesi, qual è stata la reazione più inaspettata da parte dei gate keeper? E la principale resistenza che state incontrando?

Il Regolamento sui Mercati Digitali, o DMA, insieme al DSA costituisce la prima esperienza di quadro regolatorio del settore digitale, come in passato è avvenuto per altri settori economici, come le telecomunicazioni o l’energia.

Il DMA promuove l’apertura dei mercati, l’innovazione e la scelta degli utenti attraverso la regolamentazione di una serie di comportamenti delle grandi piattaforme digitali, definite come "gatekeepers" (guardiani), al fine di garantire relazioni commerciali più eque e trasparenti a beneficio di utenti e di piccole e medie imprese.

Il DMA apre nuove possibilità e nuove opzioni per gli utenti e le imprese che offrono prodotti e servizi online attraverso gli intermediari digitali, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai giganti tech. Il DMA introduce trasparenza nelle pratiche delle piattaforme, nuova libertà di scelta per gli utenti e una maggiore tutela dei diritti attraverso il controllo diretto da parte della Commissione Europea. Il DMA offre nuova protezione per le PMI che hanno spesso difficoltà a competere contro i giganti del digitale, imponendo ai gatekeeper l’adozione di condizioni più eque nei loro contratti. L’obiettivo è ovviamente quello di permettere alle piccole e medie imprese e alle start-up di crescere, prosperare e innovare.

Abbiamo già visto in passato che quando il legislatore introduce un nuovo quadro regolatorio, c’è un periodo di tempo in cui le imprese soggette alla nuova regolazione settoriale non accettano di buon grado le scelte del legislatore e le restrizioni alla loro libertà di azione. Pensiamo alla regolazione delle telecomunicazioni: ci è voluto tempo e impegno da parte delle autorità di regolazione per allineare i comportamenti delle imprese ex monopoliste alle nuove norme. Anche per il DMA, probabilmente ci vorrà un po’ di tempo e di supervisione perché il sistema entri pienamente a regime e produca tutti gli effetti voluti dal legislatore.

  • I Regolamenti DMA (Digital Markets Act) e DSA (Digital Services Act) sono ormai pienamente in vigore. Dai primi mesi di applicazione, quali sono i segnali più significativi che indicano un reale cambiamento nel mercato digitale europeo? Quali sono i primi effetti tangibili per cittadini e imprese?

I Regolamenti sui Mercati Digitali e sui servizi Digitali hanno creato un nuovo equilibrio tra i soggetti più piccoli e le grandi piattaforme sistemiche e hanno conferito nuovi diritti a cittadini e imprese che usano i servizi di queste piattaforme.

Per esempio, i sette gatekeeper regolati dal DMA e le oltre venti piattaforme di dimensioni molto grandi sottoposte alla vigilanza della Commissione Europea oggi devono prestano una maggiore attenzione alle esigenze delle imprese e dei cittadini attivi sulle loro piattaforme. Se guardiamo al DMA, per esempio, i gatekeeper hanno già operato ex ante una serie di modifiche ai loro contratti, tecnologie e interfacce allo scopo di eliminare gli ostacoli all’innovazione, alla concorrenza e alla crescita delle imprese loro clienti. Inoltre, i gatekeeper stanno diventando più reattivi rispetto ai reclami dei clienti, anche per limitare il rischio di un intervento da parte del regolatore e la possibilità di indagini formali a loro carico.

Per quanto riguarda il settore dell’e-commerce, la Commissione Europea considera una priorità l’attivazione degli strumenti del DSA, in concerto con i regolatori nazionali, contro l’utilizzo delle grandi piattaforme di e-commerce per distribuire prodotti illegali, contraffatti o pericolosi, venduti spesso a prezzi stracciati. Una pratica questa che non solo mette a rischio la sopravvivenza delle PMI europee rispettose delle leggi e dei consumatori, ma che può apportare gravi danni agli stessi utenti finali che, fidandosi dell’intermediazione delle grandi piattaforme, finiscono per acquistare prodotti illegali o essere vittime di frodi.

  • Entrando più nel dettaglio del DMA, in che modo questa normativa sta creando opportunità concrete per le PMI e le startup digitali europee? Può farci qualche esempio pratico di come un'impresa potrebbe oggi sfruttare le nuove regole per competere in modo più equo?

In questo primo anno e mezzo di applicabilità degli obblighi del DMA già abbiamo osservato diversi miglioramenti. Ricordiamo che, dopo l’entrata in vigore nel 2022, la prima tappa per la messa in opera del DMA è stata di cosiddetta “designazione” dei gatekeeper e che gli obblighi hanno cominciato ad applicarsi a tali soggetti soltanto a partire da marzo 2024.

Due profili in particolare meritano di essere sottolineati: da un lato le opportunità derivanti dall’apertura dei cosiddetti “ecosistemi” dei gatekeeper a nuovi prodotti e a nuovi concorrenti; dall’altro le novità rispetto alla messa a disposizione dei dati controllati dai gatekeeper.

Sotto il primo profilo, pensiamo alle nuove opportunità per gli innovatori nel mondo degli sviluppatori di app e di dispositivi connessi da integrare alle più diffuse piattaforme mobili, quelle di Google e di Apple. Per la prima volta gli sviluppatori possono distribuire le loro app fuori dai canali tradizionali dei due gatekeeper, in app stores alternativi o direttamente senza passare da un appstore. Sugli iPhone queste possibilità erano completamente precluse, mentre sui telefoni con sistema Android esse erano disponibili, ma rese meno attraenti per gli utenti. Esempi di app store già disponibili sono: AltStore (specializzato in giochi retrò), Epic Store (specializzato in videogiochi) e Aptoide (più generalista). Inoltre, a partire da iOS 26 una serie di funzioni molto importanti saranno rese disponibili per sviluppare prodotti e servizi innovativi in materia di dispositivi connessi come smartwatch, auricolari o dispositivi per la realtà virtuale. In materia di e-commerce, la funzione NFC potrà essere utilizzata non solo per i pagamenti in negozio, ma per una serie molto più ampia di servizi.

Per quanto riguarda le novità in termini di accesso ai dati, a seguito dell’obbligo imposto dal DMA, i gatekeeper designati hanno messo a disposizione delle imprese nuove API per fornire accesso ai dati in maniera continuativa e in tempo reale. Tali API consentono inoltre agli utenti finali di autorizzare il trasferimento diretto dei loro dati a imprese terze per sviluppare e offrire servizi innovativi. Ad esempio, un’impresa ha avuto l’idea di utilizzare queste API per offrire agli utenti che lo richiedono un servizio di consolidamento dei dati e delle preferenze da loro espresse sulle piattaforme di Google e Meta. Tali utenti avranno così a disposizione un profilo personale, sotto il proprio esclusivo controllo, che potranno condividere con imprese di loro interesse per ottenere servizi personalizzati senza l’’intermediazione dei gatekeeper. Sempre in materia di accesso ai dati, grazie al DMA gli inserzionisti e gli editori che utilizzano i servizi di pubblicità online di Google, Meta e Amazon hanno il diritto di ottenere informazioni dettagliate sui servizi pubblicitari acquistati, prezzi, commissioni e misurazione delle prestazioni per comprendere il valore reale dei servizi acquistati, finora gestiti in maniera non trasparente.

  • Spostiamo l'attenzione sul DSA. Mentre le grandi piattaforme hanno obblighi stringenti, come si può garantire che le piccole e medie imprese digitali (ad esempio, un e-commerce italiano emergente) comprendano e rispettino i loro obblighi senza essere soffocate da oneri amministrativi?

La necessità di creare uno spazio digitale che incoraggi le piccole imprese emergenti è stata fin dall’inizio al centro delle riflessioni del legislatore europeo nel definire l’architettura del DSA.

Infatti, gran parte delle norme del DSA non si applicano alle micro e piccole imprese (ovvero quelle con meno di 50 dipendenti e 10 milioni € di fatturato annuo), proprio per rendere più leggeri gli obblighi normativi per le imprese emergenti e le start-up. In questo caso, sono applicabili solo le norme di base per garantire un livello minimo di trasparenza ed accessibilità, come la pubblicazione di informazioni per agevolare il contatto con la piattaforma, la pubblicazione delle condizioni generali di utilizzo del servizio e, per i servizi di hosting e le piattaforme, la disponibilità di un sistema per notificare la presenza di contenuti illegali, anche comunicando alle autorità di polizia in caso di presenza di notizie di gravi reati contro la persona. Rassicurare gli utenti e farli sentire in sicurezza quando fanno shopping online è fondamentale per lo sviluppo dell’e-commerce. Insomma, il legislatore europeo è stato particolarmente attento a bilanciare gli oneri per le piccole imprese da un lato, e le necessità di protezione dell’utente da illegalità, frodi e abusi dall’altro.

Le piattaforme più grandi, invece, espongono gli utenti a rischi maggiori, per cui è necessario garantirne la reattività rispetto alla presenza di contenuti illegali, oltre che per garantire alcuni diritti fondamentali degli utenti, con un’attenzione particolare per i minori. Nel caso delle piattaforme di e-commerce, parliamo ovviamente degli acquirenti. Rispetto a queste piattaforme, la legge include obblighi che mirano ad assicurare la possibilità di contestare le decisioni di rimozione dei contenuti da parte della piattaforma, a facilitare la gestione delle notifiche da parte dei soggetti specializzati nell’individuazione di contenuti illegali, a rendere più trasparenti i sistemi di raccomandazione e di pubblicità dei contenuti. Un obbligo importante per queste piattaforme è quello di progettazione delle interfacce in maniera tale che gli utenti (in particolare i commercianti attivi sulle piattaforme) siano in grado di fornire tutte le informazioni necessarie alla conclusione di contratti con i consumatori nel rispetto della normativa europea applicabile. Per le piattaforme accessibili ai minori, è ovviamente necessario pensare a misure specifiche per garantire un elevato livello di sicurezza e privacy.

Infine, solo le piattaforme che rientrano nella categoria delle grandi piattaforme (con più di 45 milioni di utenti in Europa), sono sottoposte alla vigilanza prudenziale da parte della Commissione Europea, un po’ come le banche: le piattaforme con una dimensione sistemica europea sono sottoposte agli obblighi più stringenti di valutazione e mitigazione dei rischi, nonché gli obblighi di trasparenza e monitoraggio interno ad essi collegati.

  • In questo panorama in rapida evoluzione, che ruolo immagina per le Camere di commercio e gli altri organismi di supporto alle imprese?

Le Camere di Commercio, gli incubatori e le altre organizzazioni a supporto delle imprese stanno svolgendo un lavoro eccellente sul campo. Per le imprese la trasformazione digitale è diventata imprescindibile, ma il percorso verso la digitalizzazione può non essere sempre agevole, soprattutto per le aziende più piccole e ancora di più in presenza di normative complesse come quelle in materia di servizi digitali. Le Camere di Commercio e gli altri organismi di supporto hanno un ruolo importantissimo. Da un lato per rappresentare di fronte alle autorità competenti le istanze delle imprese del settore e far presente le difficoltà incontrate; dall’altro – e forse per certi versi ancora più importante –  per aiutare a diffondere tra le imprese del settore informazioni e conoscenze rispetto alle opportunità offerte dalla regolazione europea, in termini di finanziamenti ma anche e soprattutto di apertura di nuovi mercati e possibilità di crescita. Pensiamo agli esempi fatti poco sopra, di cui soltanto un numero limitato di PMI è a conoscenza o è riuscito a sfruttare.

Un’altra possibilità da esplorare è quella di sfruttare appieno gli strumenti e il supporto disponibili a livello europeo. Ad esempio, per sostenere le imprese nella trasformazione digitale, ma anche per aiutare le aziende a comprendere le politiche digitali europee, esiste una rete europea dei cosiddetti “Hub Europei per l'Innovazione Digitale”. Sono presenti in ogni Paese, ce ne sono oltre 30 in Italia e forniscono servizi di consulenza e sviluppo delle competenze, consulenze sui finanziamenti e possibilità di testare soluzioni tecnologiche prima di decidere di investire.

Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, questi Hub si dedicheranno in modo particolare all'adozione di questa tecnologia tra le imprese. Pensiamo alle nascenti AI Factory (per coloro che necessitano di risorse di calcolo), le strutture di test e sperimentazione (per coloro che devono testare le proprie soluzioni in condizioni reali) o i sandbox normativi per verificare la conformità delle soluzioni proposte alla legislazione digitale.

CNECT-DMA@ec.europa.eu

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